Art. 23.
(Colloqui, corrispondenza e informazione).

      1. I detenuti e gli internati hanno diritto ad avere colloqui, nel numero, con la durata e le modalità previsti dal regolamento, nonché ad avere corrispondenza con i congiunti e i conviventi e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. Per i conviventi deve essere verificato il rapporto di convivenza e, per le altre persone, devono risultare ragionevoli motivi. Ove occorra e sia possibile, gli interessati possono ricorrere ad autocertificazioni, controllate a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla semplificazione amministrativa. Gli stranieri possono ricorrere a dichiarazioni sostitutive di atto notorio. La

 

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direzione dell'istituto dispone, comunque, accertamenti in merito alle circostanze oggetto delle autocertificazioni o delle dichiarazioni nei soli casi in cui vi sono dubbi motivati sulla autenticità delle stesse.
      2. Il regolamento non può prevedere differenze nel numero di colloqui fruibili per particolari gruppi di detenuti e di internati, ad eccezione di quelli sottoposti ai regimi differenziati di cui al capo III del titolo III.
      3. Oltre quanto previsto dal comma 2, i detenuti e gli internati hanno diritto ad avere colloqui, secondo le esigenze, con il tutore, l'amministratore di sostegno e gli operatori appartenenti alle strutture socio-sanitarie che li hanno o che intendono prenderli in carico o con altri soggetti per ragioni attinenti l'esercizio dei diritti civili e sociali. Tali colloqui sono svolti nei locali adibiti agli incontri con gli operatori interni.
      4. Fino alla sentenza di primo grado, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 1 dell'articolo 15 può, per ragioni di cautela processuale, escludere la ammissione ai colloqui di singole persone, anche se comprese tra i congiunti; decide, inoltre, in merito alle verifiche di cui al comma 1, sui rapporti di convivenza e sui ragionevoli motivi per i colloqui con terzi. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, tali verifiche sono di competenza del direttore dell'istituto. Fino al compimento delle verifiche rimangono in vigore le autorizzazioni ai colloqui rilasciate dalla autorità giudiziaria procedente.
      5. I colloqui si svolgono in appositi locali interni senza mezzi divisori o, particolarmente quando partecipano al colloquio minori di anni quattordici, in spazi all'aperto a ciò destinati, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. Per i detenuti e gli internati sottoposti ai regimi differenziati di cui al capo III del titolo III, i locali sono attrezzati in conformità alle disposizioni date con i provvedimenti applicativi dei regimi differenziati, nel rispetto della dignità delle persone.
 

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      6. I detenuti e gli internati hanno diritto ad intrattenere corrispondenza telefonica, verso utenza fissa o mobile, situata in Italia o all'estero, con la frequenza e le modalità previste dal regolamento, con i congiunti e i conviventi, nonché con terzi, allorché ricorrano ragionevoli motivi. Per tutti gli accertamenti e per le modalità degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 4 con le competenze ivi previste. Il regolamento non può prevedere differenze, nel numero delle telefonate fruibili, per particolari gruppi di detenuti, ad eccezione di quelli sottoposti ai regimi differenziati di cui al capo III del titolo III.
      7. Per ciascun colloquio ordinario non effettuato è concesso ai detenuti e agli internati un colloquio telefonico aggiuntivo, con le persone autorizzate, della durata di quindici minuti. La telefonata può essere effettuata con costo a carico del destinatario.
      8. I detenuti e gli internati, negli istituti o nelle loro sezioni a sorveglianza media o attenuata, possono, previa richiesta scritta e motivata, essere autorizzati dal direttore, su indicazione e con le modalità previste dal programma di trattamento, ad effettuare corrispondenza telefonica da apposita postazione pubblica, situata nel complesso penitenziario all'esterno delle sezioni.
      9. Deve essere favorita la utilizzazione di schede prepagate per l'uso del telefono negli istituti o nelle sezioni a sorveglianza media o attenuata. Le schede vengono ricaricate mensilmente con un sistema limitativo del tempo a disposizione, tenendo conto, come parametro decisivo, della residenza dei congiunti e dei conviventi. Le schede vengono messe a disposizione degli utenti nei giorni e per il tempo previsti dal regolamento interno. Per utilizzare tale sistema, viene organizzato un posto telefonico con più apparecchi, in un locale apposito, messo a disposizione per tempi e giorni determinati.
      10. I detenuti e gli internati hanno diritto a tenere presso di sè i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita
 

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all'esterno e ad avvalersi degli altri mezzi di informazione.
      11. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.